• sabato , 20 Aprile 2024

Trattamento fiscale del rimborso chilometrico

Il rimborso chilometrico può essere chiesto dai lavoratori dipendenti che utilizzano la propria auto per svolgere mansioni riguardanti il proprio lavoro per conto dell’azienda al di fuori del territorio comunale dove ha sede l’azienda o all’interno delle stesso, ma con delle differenze in termini di tassazione.

È possibile ottenere il rimborso solo delle spese correttamente documentate attraverso scontri, fatture e altri documenti fiscali validi che attestino i consumi.

Approfondiamo l’aspetto fiscale del rimborso chilometrico, parlando di deducibilità e tassazione.

Trattamento fiscale in capo all’azienda

La legge in materia di rimborsi chilometrici fissa come ammontare deducibile in capo all’azienda, il costo di percorrenza per i veicoli con lo potenza massima non superiore a 17 cavalli per quelli a benzina e, non superiore a 20 cavalli per quelli a diesel. In caso di eccedenza tra costi chilometrici effettivi e deducibili, si è soggetti a tassazione.

Il rimborso chilometrico racchiude anche i costi diretti di utilizzo del mezzo, come il carburante, mentre non include le spese quotidiane accessorie come i pedaggi autostradali e i parcheggi, per i quali bisogna fare una richiesta di rimborso separata.

Il dipendente non deve necessariamente essere il proprietario del mezzo, ma può anche noleggiare una vettura a proprio nome.

L’importo del rimborso erogato dall’azienda è stabilito tenendo conto della percorrenza, del tipo di mezzo usato dal lavoratore e dal costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di auto.

Trattamento fiscale in capo al dipendente

Il rimborso chilometrico non è soggetto a tassazione per il dipendente, poiché non può essere classificato come remunerazione, bensì come indennizzo per i costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa.

 Quando si parla di trasferta, si intende lo spostamento fuori dal territorio della propria sede abituale di lavoro, verso un altro luogo, per svolgere l’attività lavorativa. È necessario anche fare un’altra distinzione: il caso in cui il dipendente effettui la trasferta di lavoro al di fuori dal Comune dove è ubicata la sede, da quella all’interno dello stesso Comune.

Nel primo caso vale il regime di non imponibilità, mentre nel secondo caso, l’indennità è tassabile.

Come si calcola il rimborso chilometrico

L’azienda che deve effettuare il calcolo dell’ammontare del rimborso chilometrico da corrispondere al lavoratore, deve utilizzare le tabelle ACI che prevedono due tipologie di costi:

  • Proporzionali: sono quelli legati al grado di utilizzo del veicolo come carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione
  • Non proporzionali: svincolati dal grado di utilizzo, come assicurazione e tassa automobilistica

Per determinare il costo chilometrico, l’azienda ha due possibilità:

  • Riconoscere solo la parte dei costi proporzionali. In questo caso l’azienda può dedurre interamente il rimborso se l’autovettura rientra nella categoria dei 17 cavalli fiscali se a benzina, e nei 20 cavalli, se a diesel.
  • Riconoscere i costi proporzionali e una parte dei non proporzionali: in questo caso, i costi non proporzionali devono essere computati tenendo conto sia dell’utilizzo personale che lavorativo della vettura.

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